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TASI: Scadenza IMU e TASI - Breve riepilogo regole ed adempimenti




Scadenze IMU/TASI

Lunedì 17 giugno 2019 è il termine del pagamento dell’acconto di IMU e TASI.
Lunedì 16 dicembre 2019 è il termine di pagamento del saldo di IMU e TASI.
Di seguito si ricordano le regole principali da applicare per adempiere correttamente agli obblighi previsti dalla legge.

TASI

L’aliquota da applicare è quella del 2,5 per mille sulle seguenti tipologie di immobili:
- I fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Si applica l’aliquota del 1,0 per mille per la seguente tipologia di immobili:
- I fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del del D.L. 201/2011.

- Tutti gli immobili diversi dai precedenti. non pagano la Tasi; è quindi è esclusa dalla TASI l’abitazione principale e gli immobili ad essa assimilati.

IMU

Le aliquote da applicare sono le seguenti:
- Aliquota 0,6 % per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed assimilate e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1,A/8,A/9;
- Aliquota agevolata 1.2 % per gli immobili censiti nelle categorie D7, C1 e C3 utilizzati direttamente dal proprietario soggetto passivo IMU per lo svolgimento dell'attività produttiva e/o commerciale; (per gli immobili in categoria D il versamento deve essere effettuato con la ripartizione 0.76 allo stato e 0.26 al comune)
- Aliquota 1,6 % per tutti gli altri immobili (per gli immobili in categoria D il versamento deve essere effettuato con la ripartizione 0.76 allo stato e 0.3 al comune)
- Aliquota agevolata 0.91% per gli immobili in categoria D, conferiti nei trust ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile ovvero destinati a fondi speciali di cui al c. 3 dell’art. 1 L. 22/06/2016 n. 112, istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall'art. 3, c. 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104: ( ripartizione 0.76 allo stato e 0.15 al comune)
- Aliquota agevolata 0.53% per gli immobili , ad esclusione di quelli in categoria D, conferiti nei trust ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile ovvero destinati a fondi speciali di cui al c. 3 dell’art. 1 L. 22/06/2016 n. 112, istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
Si precisa che per poter usufruire delle aliquote agevolate è necessario presentare una comunicazione su apposito modello redatto dal Comune, entro il 30 giugno dell’anno successivo all’ applicazione dell’aliquota agevolata, pena decadenza del beneficio.

Sono state introdotte nuove detrazioni, pari a 80,00 € per ogni telecamera installata in favore dei soggetti di al c.1-bis, art.7 del D.L. n. 14 del 20/02/2017, proponenti progetti che siano stati approvati dal Comune di Prato precisando che:
a) le detrazioni possono essere applicate esclusivamente agli immobili sui quali sono installati gli impianti;
b) le detrazioni sono applicabili per le istallazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017;
c) Le detrazioni sono applicabili per 2 annualità a partire dal 2018.
d) Nel caso di progetti presentati da amministratori di condominio le detrazioni spetteranno ai singoli condomini sulla base della ripartizione delle proprietà. Le detrazioni possono essere applicate anche nel caso in cui esistano beni comuni

In questo caso il contribuente non dovrà richiedere all’ufficio IMU l’applicazione della/delle detrazioni, ma sarà il Comune a comunicare chi e in che misura ne potrà beneficiare.
Abbattimento del 50% della base imponibile per gli immobili dati in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli) alle seguenti condizioni:
- Non deve trattarsi di unità immobiliari censite nelle categorie A/01 (abitazione signorile), A/08 (ville) e A/09 (castelli e palazzi storici);
- Il proprietario dell’immobile concesso in comodato deve possedere un unico immobile ad uso abitativo, oltre alla propria abitazione principale;
- Il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- Il comodatario deve essere residente all’interno dell’immobile concesso in comodato;
- Il contratto deve essere registrato.

Il possesso di altra tipologia di immobile come un terreno agricolo, un'area edificabile o un capannone non esclude la possibilità di usufruire della riduzione del 50%, purchè gli immobili ad uso abitativo siano massimo 2, entrambi situati nel comune di residenza del proprietario ed uno dei risulti essere abitazione principale del proprietario.

Abbattimento del 25% dell’imposta per gli immobili locati a “canone concordato” di cui alla L. 431/1998.

Esclusione dal pagamento per i terreni agricoli ed incolti posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP.

N.B.

Per poter usufruire delle riduzioni ed esenzioni si ricorda che è necessario presentare la dichiarazione IMU/Tasi entro il 30 giugno dell'anno successivo (ad esempio riduzioni 2018, dichiarazione da presentare entro il 30 giugno 2019).




Data ultima revisione dei contenuti della pagina: 16.07.2020