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IMU: Esenzioni




Chi non deve pagare l'IMU

Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g) h), ed i) del DLgs n. 504 del 1992.

Sono escluse dall’applicazione dell’IMU le seguenti fattispecie di immobili:
- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008. (Dichiarazione da presentare entro il 30/06 dell’anno successivo a pena decadenza del beneficio)
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Ad un unico immobile, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente: alle Forze armate (esercito, marina ed aeronautica); alle Forze di polizia ad ordinamento militare (carabinieri e guardia di finanza); alle Forze di polizia ad ordinamento civile (polizia di stato, polizia penitenziaria e forestale); al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; alla carriera prefettizia. (Dichiarazione da presentare entro il 30/06 dell’anno successivo a pena decadenza del beneficio)
- fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. (Dichiarazione da presentare entro il 30/06 dell’anno successivo a pena decadenza del beneficio)
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui art. 13, c.8 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 2014/2011.
- terreni agricoli ed incolti posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali.

Allegati e documenti

 Delimitazione territorio montano del Comune di Prato in formato .pdf 156 kb



Data ultima revisione dei contenuti della pagina: 16.07.2020