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IMU: Aliquote




Aliquote anno 2019

Deliberazione n° 26 del 22/02/19.
1. Aliquota 0,60% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed assimilate e relative pertinenze ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D/LGS 201/2011 appartenenti alle categorie catastali A/1,A/8,A/9;
2. Aliquota 0,76% per abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dall'accordo stipulato a livello locale : Canone concordato (ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 431 del 9/12/1998);
3. Aliquota ordinaria 0,93% per tutti gli altri fabbricati ad eccezione delle abitazioni sfitte;
4. Aliquota 1,06% per le unita immobiliari destinate ad abitazioni sfitte ai sensi dell'art. 2 comma 4 della legge 431 del 9/12/1998 (immobili non locati per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni);
5. Aliquota 1,06% per le aree edificabili ed i terreni.

Sono escluse dall’applicazione dell’IMU le seguenti fattispecie di immobili:
- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; (Dichiarazione da presentare entro il 30/06 dell’anno successivo a pena decadenza del beneficio)
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ad un unico immobile, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente: alle Forze armate (esercito, marina ed aeronautica); alle Forze di polizia ad ordinamento militare (carabinieri e guardia di finanza); alle Forze di polizia ad ordinamento civile (polizia di stato, polizia penitenziaria e forestale); al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; alla carriera prefettizia; (Dichiarazione da presentare entro il 30/06 dell’anno successivo a pena decadenza del beneficio);
- fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; (Dichiarazione da presentare entro il 30/06 dell’anno successivo a pena decadenza del beneficio)
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui art. 13, c.8 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 2014/2011;
- i terreni agricoli ed incolti posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali;
- i terreni agricoli in quanto Montemurlo risulta comune montano.

Abitazione principale

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Viene equiparata ad abitazione principale l'unita' immobiliare con le relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Per anziani si intendono le persone con età superiore a 70 anni; per disabili si intendono le persone con invalidità uguale o superiore al 66%.

Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire dell'equiparazione ad abitazione principale dovranno essere dichiarate entro il termine di presentazione della dichiarazione 2016 (30 giugno 2017).

In caso di tardiva presentazione della comunicazione richiesta, la riduzione sarà applicata a partire dall’anno successivo.

Pertinenze abitazione principale

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Detrazione abitazione principale

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Nel caso in cui l'immobile sia adibito ad abitazione principale per più soggetti, la detrazione deve essere suddivisa per ciascuno di essi in parti uguali, indipendentemente dalla percentuale di possesso.

La detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP, non si applica invece l’aliquota ridotta per l’abitazione principale.

Allegati e documenti

 Aliquote imposta municipale propria (IMU) in formato .pdf 913 kb
 Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) in formato .pdf 146 kb

Modulistica

 Modello autocertificazione equiparazione abitazione principale in formato .pdf 308 kb


Data ultima revisione dei contenuti della pagina: 20.07.2020