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TASI: Esenzioni TASI




Chi non paga la TASI nel Comune di Prato?

Dall’anno 2016 è esclusa dalla TASI l’abitazione principale e gli immobili ad essa assimilati.

Non si applica la TASI su quelle tipologie di immobili per cui l’aliquota IMU è già al massimo ovvero:
1. Le abitazioni principali in categoria A/1, A/8, A/9 e le relative pertinenze che scontano già l'aliquota massima IMU del 6 per mille;
2. Tutti gli altri fabbricati e le aree edificabili NON esenti IMU;
3. Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali così come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008;
4. I terreni agricoli e le abitazioni principali con le relative pertinenze, così come definite ai fini IMU nonché le unità immobiliari ad esse equiparate che non sono tassabili ai fini TASI.

Esenzioni TASI

Sono esenti gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono inoltre esenti:
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n° 601, e successive modificazioni;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n° 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n° 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n° 222.
- I rifugi alpini non custoditi, i punti d’appoggio ed i bivacchi.




Data ultima revisione dei contenuti della pagina: 16.07.2020